Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1929 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Efficacia del contratto

Dispositivo

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore ^(1), salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati ^(2).

(1) L'assicurato è il primo stipulante mentre il riassicuratore è colui che ha assunto il rischio del primo assicuratore (v.1928c.c.): quest'ultimo rimane obbligato nei confronti dell'assicurato anche se vi è stata riassicurazione.

(2) Inoltre, se il riassicurato è inerte nell'agire verso il riassicuratore e concorrono le altre condizioni previste dall'art.2900c.c., l'assicurato può esperire l'azione surrogatoria.

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