Articolo 1912 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Dispositivo
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [512 c. nav.] ^(1).
(1) A tali ipotesi se ne possono aggiungere altre, ad esempio quelle di atti terroristici o derivanti da eventi naturali (ad esempio innondazioni o alluvioni) o non necessariamente naturali (ad esempio incidenti nucleari). La norma, comunque, è derogabile su accordo delle parti.
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