Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1881 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Sequestro o pignoramento della rendita

Dispositivo

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro ^(1) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [438] ^(2).

(1) Di regola il credito del vitaliziato è trasferibile per atto tra vivi e, quindi, anche suscettibile di sequestro (671ss. c.p.c.) e pignoramento (491ss. c.p.c.).

(2) Di regola il giudice, chiamato a decidere, lo fa sulla base del parametro del necessario alla vita dell'avente diritto in relazione alla sua posizione sociale (v.438c.c.).

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