Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1769 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Responsabilità del depositario incapace

Dispositivo

Il depositario incapace ^(1) è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti [2046], [2047] ^(2). In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo [2039].

(1) La norma si applica sia all'ipotesi di incapacità legale (404ss.,414ss. c.c.) che naturale (428c.c.). Il negozio stipulato dall'incapace è annullabile con effetto retroattivo (1425ss.,1441ss. c.c.).

(2) Da ciò si evince che non si tratta di un obbligo contrattuale: ed, infatti, essendo il contratto inefficace sin dalla stipula, non potrebbe sorgere un tale obbligo. Sul depositario incombe, comunque, il dovere di non danneggiare il bene in vista della sua restituzione.

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