Articolo 1866 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Esercizio del riscatto
Dispositivo
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione ^(1) della rendita annua sulla base dell'interesse legale [1284].
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali ^(2).
(1) La somma liquidata al creditore, quindi, corrisponde al capitale prodotto dalla rendita.
(2) Si veda il R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, conv. in L. 11 giugno 1925, n. 998; il R.D. 7 febbraio 1926, n. 426 (sulla affrancazione dei canoni, censi e altre prestazioni perpetue); la L. 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni perpetue).
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