Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1637 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Accollo di casi fortuiti

Dispositivo

L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643] ^(1). Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.

È nullo il patto [1418] col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

(1) Normalmente l'affittuario, a sua volta, si protegge dal rischio stipulando un contratto di assicurazione (v.1882ss. c.c.).

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