Articolo 1785 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Limiti di applicazione
Dispositivo
^(1)Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi ^(2), né agli animali vivi.
(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2) In particolare, in relazione a quanto viene lasciato nel veicolo si distingue, di solito, tra ciò che può esserne considerato pertinenza (817c.c.) come, ad esempio, l'autoradio, e ciò che non può esserlo perchè vi si trova occasionalmente come, ad esempio, un computer poggiato su un sedile. In tale seconda ipotesi, di regola, non sorge responsabilità a carico del depositario.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 6048/2010
Nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell'autoveicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6048 del 12 marzo 2010)