Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1797 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Azione nei confronti dei giranti

Dispositivo

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno [1796], [2012].

I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria ^(1) e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate [94 l. camb.].

Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate [1796].

Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni [2934] ^(2).

(1) Si vedano gli articoli 49 ss. e 94 ss. del R.D. 5 dicembre 1933, n. 1699 che detta norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

(2) Si discute se il termine decorra dalla vendita o dalla scadenza dell'obbligazione.

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