Articolo 1983 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Controllo del debitore
Dispositivo
Il debitore ha diritto di controllare la gestione ^(1) e di averne il rendiconto ^(2) alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore [193] disp. att.] ^(3).
(1) Il controllo deve essere esercitato tenendo conto che con la cessione il debitore perde la disponibilità dei beni (1980c.c.) ed, inoltre, considerando che la funzione principale della fattispecie è quella di soddisfare i creditori (1977c.c.) mentre la restituzione al debitore è solo una conseguenza secondaria (1982c.c.). In caso di violazione del dovere di cui alla norma il contratto può essere risolto (1986c.c.).
(2) Il rendiconto è strumento volto a controllare più efficacemente la gestione dei creditori cessionari.
(3) I cessionari possono nominare un liquidatore che li sostituisca nella gestione dei beni, ad esempio perchè si tratta di beni particolari per i quali è necessario il lavoro di un esperto, e questi deve fare il rendiconto sia ad essi che al debitore.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 22063/2017
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22063 del 22 settembre 2017)