Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1984 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Liberazione del debitore

Dispositivo

Se non vi è patto contrario ^(1), il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto [193] disp. att.] ^(2).

(1) In particolare, il patto può stabilire che il debitore sia liberato non dal momento in cui i creditori ottengono il ricavato della liquidazione ma in quello, anteriore, in cui ottengono i beni: in tal caso si configura unadatio in solutumse il debitore non si è riservato il diritto a trattenere l'eccedenza, in quanto i creditori divengono proprietari dei beni sin dalla cessione (1198c.c.).

(2) Ciò costituisce deroga all'art.1181c.c.. I creditori sono soddisfatti solo entro i limiti del valore dei beni oggetto di cessione, pertanto possono far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti del debitore.

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 6022/2014

Nel concordato con cessione dei beni l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa e non di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un'espressa previsione in tal senso. Ne consegue che, il ricavato della vendita dei beni va distribuito tra i creditori, i quali beneficiano dell'eventuale miglior risultato, rispetto a quello promesso, in ragione della garanzia generale per loro rappresentata dal patrimonio del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6022 del 14 marzo 2014)