Articolo 1981 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Spese
Dispositivo
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito ^(1) devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa ^(2).
(1) I creditori, analogamente a quanto previsto in tema di esecuzione forzata, possono prendere parte sin dall'inizio alla cessione (1977c.c.;491ss. c.p.c. ) ovvero intervenirvi successivamente (498c.p.c.), fino al momento della distribuzione del ricavato, in quanto si tratta di contratto aperto all'adesione (1332c.c.).
(2) In caso di inadempimento a tale obbligazione, il creditore può agire per la risoluzione ai sensi dell'art. 1986 del c.c..
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