Articolo 1675 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore
Dispositivo
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore [1674], il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite ^(1), in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente ^(2), ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione ^(3), salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno [2578].
(1) Di tali opere egli diviene proprietario.
(2) L'erede non deve nulla per il mancato guadagno atteso che, a differenza del recesso (1671c.c.), in tal caso il mancato guadagno non dipende dalla sua volontà.
(3) I materiali da consegnare sono quelli non ancora impiegati nella realizzazione dell'opera, ma già acquistati dall'appaltatore a tale scopo; i piani di esecuzione comprendono non solo il progetto, ma qualsiasi grafico, planimetria o computo metrico.
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