Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1646 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante

Dispositivo

^(1)L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, ^(2) gli usi locali.

(1) La norma si riferisce ai rapporti giuridici tra le parti che sorgono dalla legge.

(2) L'espressione "le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza," è da ritenersi implicitamente abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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