Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1849 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Ritiro dei titoli o delle merci

Dispositivo

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno ^(1), previo rimborso proporzionale delle somme anticipate ^(2) e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente ^(3), salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

(1) Si tratta di una eccezione alla regola per cui il pegno è indivisibile (v.2799c.c.).

(2) La proporzionalità è necessaria al fine di evitare che il ritiro delle merci sia fatto al solo scopo di diminuire la garanzia.

(3) Il corrispettivo e le spese sostenute per la custodia (v.1848c.c.).

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