Articolo 1978 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Forma
Dispositivo
La cessione dei beni [1977] si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità ^(1).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli [1264] e [1265] ^(2).
(1) Inoltre, se tra i beni oggetto della cessione vi sono immobili, essa deve anche essere trascritta (v.2649c.c.).
(2) Vi è, comunque, una differenza tra la disciplina in esame e la cessione del credito prevista in via generale dal codice (1460c.c.): la seconda trasferisce lo stesso diritto di credito, la prima, invece, è strumentale al mandato a liquidare i beni (1977c.c.).
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