Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1558 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Disponibilità delle cose

Dispositivo

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [491], [513], [543] c.p.c.] o a sequestro [670], [671] c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

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