Articolo 1701 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Diritto di accertamento dei vettori successivi
Dispositivo
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare ^(1) nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [1693].
(1) Se un vettore non chiede al precedente di fare la dichiarazione, quello successivo, se ha interesse a far accertare lo stato delle cose, può agire con il procedimento di istruzione preventiva (1697c.c.;696c.p.c.).
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