Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1880 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Modalità del pagamento della rendita

Dispositivo

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita ^(1).

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta ^(2).

(1) Il primo comma prevede il c.d. sistema delle rate posticipate.

(2) Da ciò si ricava che l'ipotesi normale è quella della modalità di pagamento a rate posticipate. Quella a rate anticipate, invece, deve essere espressamente convenuta dalle parti.

---