Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1604 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Dispositivo

Il compratore con patto di riscatto [1500] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore [1603] fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [1501] ^(1).

(1) Si vedano gli articoli7e41, L. 27 luglio 1978, n. 392.

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