Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1805 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Perimento della cosa

Dispositivo

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce ^(1) per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile [1218] della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito [1221] ^(2).

(1) Per il caso del solo deterioramento si veda l'art.1807c.c..

(2) Si veda, in generale, il principio dellaperpetuatio obligationisdi cui all'art.1221c.c..

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 13691/2001

L'art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso o l'avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13691 del 6 novembre 2001)