Titolo III - Dei Singoli Contratti

Articolo 1847 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti

Assicurazione delle merci

Dispositivo

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso ^(1).

(1) Per valutare se è necessario o meno procedere all'assicurazione, non si deve considerare solo il tipo di beni dati in pegno ma anche altri elementi, ad esempio il luogo di custodia o il loro valore. Quando la banca non vi provveda e si dimostra che vi era tenuta essa dovrà rispondere dell'eventuale danno subito dai beni.

---