Articolo 1607 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo III - Dei Singoli Contratti
Durata massima della locazione di case
Dispositivo
^(1)La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte ^(2).
(1) Si veda la L. 9 dicembre 1998, n. 431 (Legge sulle locazioni abitative).
(2) Si tratta di una eccezione alla regola della durata limitata della locazione (v.1573c.c.).
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