Codice Civile
Articolo 2343 quater Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione
Dispositivo
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo [2343], primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo [2343], o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo [2343], secondo comma, lettera b).
Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo [2343], secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo [2343].
Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:
Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
(1) Articolo aggiunto con D. lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) D. lgs. 29 novembre 2010, n. 224.
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Massime notarili collegate
- Aspetti del regime delle valutazioni alternative negli “acquisti pericolosi” e nelle trasformazioni, a seguito della modificazione degli artt. 2343-bis cod. civ. e 2500-ter cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91
- Deposito di documenti ex art. 2343 ter, comma 3, c.c.
- Il “fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente” ai fini della valutazione di conferimenti in natura in s.p.a.
- Elementi formali della valutazione dell’esperto ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.
- Insussistenza di limiti oggettivi ai conferimenti in natura valutati ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.
- Requisiti soggettivi dell’esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b, c.c.