Articolo 2484 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Cause di scioglimento
Dispositivo
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [2250], [2485], [2486], [2519], [2710], [2711]:
1) per il decorso del termine [2272], n. 1, [2328], n. 13];
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [2272], n. 2, [2328], n. 3], salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [2409];
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli [2447] e [2482] [2327];
5) nelle ipotesi previste dagli articoli [2437] e [2473];
6) per deliberazione dell'assemblea [2272], n. 3, [2369];
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto [2272], n. 5].
7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata ^(1).
[La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci] ^(2).
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ^(5) ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
(1) Numero introdotto dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
(2) Comma inserito dall'art. 3 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, poi decaduto in sede di conversione.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 12156/2024
Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12156 del 6 maggio 2024)
Cass. civ. n. 5429/2024
In caso di votazioni assembleari nelle quali il 50% del capitale sociale approva una proposta e l'altro 50% la respinge, non si forma una deliberazione univoca poiché nessuna maggioranza viene raggiunta. Tale situazione può portare allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5429 del 29 febbraio 2024)
Cass. civ. n. 17139/2023
In tema di responsabilità degli amministratori di società, se il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale fa venire meno ex tunc lo scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 4, cod. civ., non è neppure possibile, in questa ipotesi, ascrivere alcuna responsabilità all'amministratore ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta ex art. 2393 cod. civ. in ragione dell'omesso accertamento di tale causa di scioglimento e per la prosecuzione della gestione, ai sensi dell'art. 2485 e 2486 cod. civ., fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire, ove dedotta in giudizio, causa di responsabilità degli amministratori nei confronti della società stessa.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17139 del 15 giugno 2023)
Cass. civ. n. 6893/2023
La responsabilità degli amministratori verso il creditore di società a responsabilità limitata - per il compimento di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. - è disciplinata nel successivo art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non è suscettibile di essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., non venendo in evidenza un "fatto illecito" nel senso postulato da detta norma, in quanto gli amministratori agiscono nel compimento delle operazioni pregiudizievoli non in proprio ma in qualità di organi investiti della rappresentanza dell'ente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6893 del 8 marzo 2023)
Cass. civ. n. 9723/2010
La chiusura del fallimento di una società per ripartizione finale dell'attivo od insufficienza tale da impedire l'utile continuazione della procedura, disposta ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare previgente, applicabile "ratione temporis", non ne determina l'estinzione, sia perché con essa non si produce indefettibilmente la definizione di tutti i rapporti che fanno capo alla società, sia perchè si verifica, con la fine dello "spossessamento", il riacquisto della libera disponibilità dei propri beni da parte del fallito. Ne consegue che quando la chiusura del fallimento sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di insinuazione tardiva di un credito, l'accantonamento a tal fine disposto costituisce un residuo attivo del patrimonio sociale, da restituire alla società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9723 del 23 aprile 2010)
Cass. civ. n. 27387/2005
La deliberazione di scioglimento anticipato di una società può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste, sotto il profilo dell'abuso della regola di maggioranza, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci. La relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i «sintomi» di illiceità della delibera deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato. Peraltro, all'infuori della ipotesi di un esercizio «ingiustificato» ovvero «fraudolento» del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, resta preclusa ogni possibiIità di controllo in sede giudiziaria Sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.–Non è impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2448 n. 5 c.c. (ora art. 2484 n. 6 c.c.) in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a confliggenti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 27387 del 12 dicembre 2005)
Cass. civ. n. 1035/1995
La causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2448, n. 1, c.c. (decorso del tempo) opera automaticamente con ii suo verificarsiavendo l'accertamento del suo verificarsi carattere esclusivamente dichiarativo, non già costitutivo dello stato di scioglimento dell'ente sociale e fa sorgere immediatamente a carico degli amministratori il divieto di nuove operazioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1035 del 28 gennaio 1995)