Titolo V - Delle Societa

Articolo 2329 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Condizioni per la costituzione

Dispositivo

Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335], n. 1, [2439]:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le previsioni degli articoli [2342] e [2343] e [2343] relative ai conferimenti;

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [2328], n. 3, [2330] ^(1).

(1) Le condizioni per la costituzione della società restano sostanzialmente invariate, con l'unica rilevante differenza che al punto n. 2 viene ora fatto riferimento all'integrale rispetto delle previsioni in materia di conferimenti (cfr. artt.2342e2343nel nuovo testo).

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Massime notarili collegate