Codice Civile
Articolo 2503 bis Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Obbligazioni
Dispositivo
I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo [2503], salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti [2412].
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso [2441].
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo [2415].
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Massime notarili collegate
- Derogabilità dei termini per la conversione anticipata delle obbligazioni di cui all’art. 2420 bis, comma 4, c.c.
- Obbligazioni e riduzione del capitale sociale
- Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azioni
- Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione
- Avviso agli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a.
- Equivalenza dei diritti degli obbligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di s.p.a.