Articolo 2357 bis Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Casi speciali di acquisto delle proprie azioni
Dispositivo
Le limitazioni contenute nell'articolo [2357] non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo [2357], ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
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