Codice Civile
Articolo 2357 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Dispositivo
Salvo quanto previsto dall'articolo [2357], secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
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Massime notarili collegate
- Riscatto ad nutum nelle società di capitali
- Disciplina dell’esercizio del riscatto delle azioni
- Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI
- Azioni riscattande, prezzo di vendita e patto leonino
- Limiti all’acquisto di proprie partecipazioni
- Divieto di sottoscrizione di azioni proprie ‒ delibera di aumento oneroso con sottoscrizione e liberazione da parte dei soci ed assegnazione all’emittente - violazione - non sussiste.