Codice Civile
Articolo 2501 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Deposito di atti
Dispositivo
Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli [2501] e [2501];
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo [2501], primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo [2501], secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.
(1) Il termine mensile è derogabile, atteso che è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime degli stessi.
(2) Il numero 3) è stato sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.
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Massime notarili collegate
- Ammissibilità della scissione o fusione negativa a valori correnti
- Congruità del rapporto di cambio nella scissione o fusione negativa a valori correnti
- Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione inversa
- Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione inversa
- Sorte delle perdite “sterilizzate” in caso di fusione
- Fusione di associazione in fondazione