Titolo V - Delle Societa

Articolo 2295 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Atto costitutivo

Dispositivo

L'atto costitutivo della società deve indicare [2328], [2475], [2518]:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale [2292];

3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società [2298] ^(1);

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250], [2299];

5) l'oggetto sociale [2266], [2272] n.2, [2533];

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione ^(2);

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263], [2286];

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società ^(3) [2272], n.1, [2307].

(1) Se è omessa tale indicazione, si applicano le norme dettate in materia di società semplice agli artt.2251e ss. le quali, salvo patto contrario, prevedono che l'amministrazione e la rappresentanza della società spettino a tutti i soci disgiuntamente.

(2) Se mancano le indicazioni di cui al numero 6) e 8), si applica l'art.2253.

(3) Se non viene indicata la durata della società, questa si considera contratta a tempo indeterminato.

---

Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 1106/1995

Costituisce elemento essenziale dell'atto costitutivo di una società occulta avente oggetto commerciale, ai sensi dell'art. 2295, n. 5, c.c., in relazione agli artt. 2249, comma 1 e 2297 dello stesso codice, l'oggetto sociale, che deve essere determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1106 del 30 gennaio 1995)

Cass. civ. n. 4569/1992

Il contratto costitutivo di società in nome collettivo, che non abbia per oggetto il conferimento di beni immobili, può essere concluso anche oralmente, essendo il documento scritto richiesto solo in funzione dell'eventuale iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2296 c.c.). Tale documento è, pertanto, superfluo per le società irregolari, alle quali si applica, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c., la disposizione del precedente art. 2251, secondo il quale il contratto di società (personali) non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4569 del 15 aprile 1992)

Massime notarili collegate