Titolo V - Delle Societa

Articolo 2340 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Limiti dei benefici riservati ai promotori

Dispositivo

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni [2328], n. 8, [2333], [2335], n. 3].

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio [2341].

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Massime notarili collegate