Codice Civile
Articolo 2410 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Emissione
Dispositivo
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo [2436].
---
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 23015/2010
L'offerta al pubblico di valori mobiliari di associazione in partecipazione - mediante emissione di certificati rappresentativi della posizione di associato - non costituisce negozio in frode alla legge,exart. 1344 c.c. in relazione all'art. 2410 c.c. ed alla luce della legge n. 216 del 1974 (disposizioni applicabili, "ratione temporis", con riguardo al quadro normativo vigente prima del d.l.vo n. 385 del 1993), in quanto la disciplina del prestito obbligazionario è modellata su quella del mutuo, e la diversità rispetto al contratto di associazione in partecipazione, individuabile nel fatto che l'associato rischia il suo apporto, porta ad escludere che l'emissione di buoni rappresentativi da parte dell'associata possa integrare l'elusione dell'art. 2410 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23015 del 12 novembre 2010)
Massime notarili collegate
- Le obbligazioni perpetue
- Competenza all’emissione degli strumenti finanziari partecipativi
- Delibere assembleari concernenti il capitale sociale - obbligo della redazione di situazioni patrimoniali e bilanci straordinari nei soli casi specificamente previsti dalla legge - casi eccezionali
- Aumento di capitale mediante conferimento di obbligazioni della società emittente
- Obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente
- Procedimento di modifica delle condizioni di un prestito obbligazionario e determinazione del momento di efficacia della modifica