Articolo 2324 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Dispositivo
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo [2312] nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione [31], [2313], [2456].
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