Articolo 2273 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Proroga tacita
Dispositivo
La società è tacitamente prorogata ^(1) a tempo indeterminato [2285] quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali [2272], n. 1, [2307].
(1) La proroga può essere tacita o espressa. In quest'ultimo caso sono i soci a deliberare la prosecuzione della vita della società oltre la scadenza del termine [v.2272] fissato nell'atto costitutivo. Essa comporta la modifica di una clausola dell'atto costitutivo, pertanto, deve essere approvata da tutti i soci [v.2252]. Si noti che la proroga tacita è sempre a tempo indeterminato [v.2285,2307], la proroga espressa può anche essere a tempo determinato.
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