Codice Civile
Articolo 2437 sexies Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Azioni riscattabili
Dispositivo
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 12498/2023
In tema di società per azioni, il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisizione forzosa delle partecipazioni sociali di uno dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dall'ente; detto istituto, assimilabile all'esclusione sul piano degli effetti, se ne differenzia in quanto ammette, in mancanza di altre concrete possibilità, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, esigendo, in ogni caso, al pari dell'esclusione stessa, che i presupposti integrativi della fattispecie siano essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12498 del 10 maggio 2023)
Massime notarili collegate
- Determinazione del prezzo di vendita delle azioni al fine di liquidare il socio receduto o a seguito di riscattato
- Forma della vendita delle azioni al fine di liquidare il socio receduto o a seguito di riscattato
- Azioni intestate ad incapaci ed esercizio di diritti individuali diversi dal voto
- Legittimità della clausola di riscattabilità delle azioni del socio che si opponga ad una scissione risolutiva di uno stallo
- Riscatto ad nutum nelle società di capitali
- Azioni riscattabili