Titolo V - Delle Societa

Articolo 2501 septies Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Deposito di atti

Dispositivo

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni ^(1) che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa ^(3).

(1) Il termine mensile è derogabile, atteso che è posto nell'esclusivo interesse dei soci, e come tale è rinunciabile con il consenso unanime degli stessi.

(2) Il numero 3) è stato sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1 D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

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Massime notarili collegate