Codice Civile
Articolo 2306 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa
Riduzione di capitale
Dispositivo
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione [2188], [2623], n. 1].
Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia [1179], [2445], [2503]; [119] c.p.c.].
(1) La norma trova applicazione limitatamente alla riduzione del capitale per esuberanza e non a quella per perdite (v.2303).
(2) L'opposizione proposta da un creditore mira a dimostrare il pregiudizio causato dalla riduzione del capitale sociale. La legittimazione spetta a chiunque vanti un credito anteriore all'iscrizione della delibera nei confronti della società.
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Massime notarili collegate
- Società di persone – liquidazione della quota del socio uscente – obbligo a carico della società e non dei soci – accrescimento proporzionale della partecipazione degli altri soci nel caso non si debba ricorrere alla riduzione del capitale sociale
- Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500-ter c.c.
- Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone - estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.
- Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale
- Trasformazione di società di persone in società di capitali: capitale e patrimonio
- Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini