Titolo V - Delle Societa

Articolo 2316 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo V - Delle Societa

Atto costitutivo

Dispositivo

L'atto costitutivo ^(1) [2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [1350], n. 9, [2465], [2643], n. 10, [2725].

(1) Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l'atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.

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