Massime notarili
Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata
Triveneto · L.C.1 · 9-2006
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
In mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta:
l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una determinata fusione o scissione;
la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti;
la documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento dei medesimi;
si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una attestazione – con elencazione analitica – formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o scissione anticipata.
Norme collegate
- Art. 2445
- Art. 2629
- Art. 163 c.p.c.
- Art. 99 Dir. 2017/1132/UE
- Art. 2501-sexies
- Art. 2503
- Art. 2502-bis