Maggioranza pari alla metà del capitale sociale
Triveneto · I.B.6 · 9-2004
Assemblea e decisioni dei soci - Quorum
Massima
Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l’altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.
Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.
Norme collegate
Art. 2479-bis
Massime collegate
Milano 42 - Deroga dei quorum legali per le decisioni dei soci di s.r.l.Milano 79 - Derogabilità dei quorum di cui all’art. 2479, commi 1 e 4, c.c.Triveneto I.B.22 - Nomina dei componenti gli organi sociali a mezzo schede con nominativi prestampati in assenza di espresse previsioni statutarieTriveneto I.B.28 - Soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consultazione o consenso scrittoTriveneto I.B.29 - Inderogabilità della facoltà di uno o più amministratori o del terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci determinati argomentiTriveneto I.B.30 - Inerzia dei soggetti legittimati a sollecitare la decisione dei soci o a convocare l’assemblea su richiesta del terzo del capitale