Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni
Triveneto · I.I.13 · 9-2004
Azioni e quote - Diritti particolari del socio
Massima
Il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell’art. 2469 c.c. è esercitabile:
in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni; solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti. Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.
Norme collegate
Art. 2469Art. 2473
Massime collegate
Milano 31 - Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di s.r.l.Milano 86 - Clausola di prelazione c.d. “impropria” negli atti costitutivi di s.r.l.Milano 151 - Recesso in presenza di una clausola di mero gradimento nelle s.r.l.Milano 119 - Decorrenza del termine di due anni di “sospensione” del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o di intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l.Milano 152 - Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l.Firenze 39 - Start-up innovativa: limiti alla trasferibilità delle partecipazioni ed esclusione del diritto di recesso