Limiti temporali all’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c.
Triveneto · H.B.24 · 9-2006
Assemblea e decisioni dei soci - Convocazione assemblea e rinvio
Massima
La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato.
Norme collegate
Art. 2374
Massime collegate
Firenze 26 - L’assemblea di rinvioMilano 94 - Rinvio dell’assembleaTriveneto H.B.23 - Mancanza del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c. in caso di esercizio del voto per corrispondenzaTriveneto H.B.25 - Ammissibilità dell’esercizio del diritto di rinvio ex art. 2374 c.c su singoli argomentiTriveneto I.B.31 - Legittimità di una clausola statutaria che riconosca ad una minoranza il diritto di chiedere il rinvio dell’assembleaRoma 18 - Rinvio dell’assemblea a richiesta della minoranza nelle srl