Opponibilità dei limiti alla circolazione delle azioni
Triveneto · H.I.3 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Per l’opponibilità ai terzi della clausola statutaria di gradimento (e, in genere, delle altre limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni) non è sufficiente la pubblicità legale dello statuto derivante dal deposito dello stesso nel registro delle imprese, ma è necessario che l’esistenza di tali limitazioni alla circolazione risulti dal titolo.
Norme collegate
Art. 2355-bis
Massime collegate
Milano 32 - Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nella s.p.a.Milano 194 - Clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l’efficacia all’adesione dell’acquirente a un patto parasocialeTriveneto I.I.17 - Limiti extrastatutari alla circolazione delle partecipazioniFirenze 81 - Dematerializzazione dei titoli azionari