Responsabilità degli amministratori nell’esecuzione di atti gestori decisi dai soci ex art. 2479 c.c.
Triveneto · I.C.5 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Poteri
Massima
Ai sensi dell’art. 2479 c.c. è possibile che l’atto costitutivo riservi alla competenza dei soci tanto il potere di dare autorizzazioni all’organo amministrativo per il compimento di atti di amministrazione, quanto quello di adottare direttamente decisioni riguardanti l’amministrazione. In quest’ultimo caso è opportuno che la clausola che attribuisce tale competenza preveda espressamente il diritto degli amministratori di manifestare il loro eventuale dissenso rispetto alla decisione, al fine di evitare la responsabilità solidale ex art. 2476, comma 7, c.c., nonché la facoltà di non eseguirla qualora il dissenso sia manifestato non da singoli amministratori ma dall’organo amministrativo.
Norme collegate
Art. 2476Art. 2479
Massime collegate
Firenze 56 - S.r.l. e riconoscimento del diritto di veto in capo ad uno o più amministratoriFirenze 57 - S.r.l., deleghe gestorie e diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.Milano 150 - Riserva esclusiva di competenze gestorie a favore degli amministratori di s.r.l.Triveneto I.C.4 - Qualifica dei soci che compiono direttamente atti gestori ex art. 2479 c.c.Firenze 60 - S.r.l., decisioni gestorie dell’assemblea e delibera del C.d.A.