Rinuncia alla facoltà di avocazione di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.
Triveneto · L.E.6 · 9-2009
Fusione e scissione - Particolari fattispecie di fusione e scissione
Massima
Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisone di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c.
Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505-bis, comma 3, c.c.
Norme collegate
Art. 2505Art. 2505-bisArt. 2506-ter
Massime collegate
Milano 22 - Presupposti della procedura semplificata della fusione: profilo temporale e ipotesi ulterioriMilano 24 - Competenza degli amministratori a deliberare la fusione quando il possesso dell’incorporata intervenga durante il procedimentoMilano 58 - Incorporazione di società possedute almeno al novanta per centoMilano 59 - Scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissaMilano 180 - Esenzione dalla situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni riconducibili all’art. 2505 c.c.Triveneto L.E.5 - Decorrenza del termine di cui all’art. 2505, comma 3, c.c.Triveneto L.E.7 - Rinuncia al termine previsto dall’art. 2501 ter, comma 4, c.c. nel caso di decisione di fusione rimessa all’organo amministrativo