Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis c.c.
Triveneto · I.G.41 · 9-2008
Atto costitutivo - Aspetti formali
Massima
È possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2482 bis c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.
In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.
Norme collegate
Art. 2423Art. 2423-bisArt. 2446Art. 2482-bis
Massime collegate
Triveneto H.G.6 - Riduzione del capitale per perditeTriveneto H.G.27 - Utilizzo del bilancio in sostituzione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c.Triveneto I.G.13 - Situazione patrimoniale in presenza di perdite ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.39 - Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzoTriveneto I.G.40 - Aspetti formali della relazione sulle perdite ex art. 2482 bis c.c.Triveneto I.G.7 - Deposito della relazione ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Triveneto I.G.38 - Mancanza di un obbligo legale di allegazione al verbale della relazione dell’organo amministrativo sulla perditaTriveneto I.G.42 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.Campania 6 - Riduzione del capitale per perdite: situazione patrimoniale