Fusione o scissione anticipate in forza della relazione di una società di revisione attestante che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori
Triveneto · L.C.3 · 9-2006
Fusione e scissione - Fusione anticipata
Massima
Al fine di procedere ad una fusione o scissione anticipata è sempre ammissibile, anche nei casi semplificati in cui non si applica l’art. 2501-sexies c.c., che venga formata da un’unica società di revisione una relazione asseverante che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione o scissione renda non necessarie garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 2503 c.c.
La nomina dell’unica società di revisione spetta alle società partecipanti, salvo che la società incorporante, la società beneficiaria o la società risultante dalla fusione sia una spa o sapa, nel qual caso la nomina compete al tribunale.
Norme collegate
Art. 99 Dir. 2017/1132/UEArt. 2501-sexiesArt. 2506-terArt. 2503Art. 2502-bis
Massime collegate
Milano 60 - Attestazioni dell’esperto in caso di fusione con indebitamento e di fusione anticipataMilano 57 - Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipataMilano 62 - Computo del termine per l’opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei terminiTriveneto L.C.1 - Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipataTriveneto L.C.2 - Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata - equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancariaCampania 10 - Attuazione della fusione su dichiarazione di insussistenza di creditori da parte degli amministratoriRoma 22 - Attuazione della fusione-scissione in pendenza di opposizione dei creditori