Definizione di mero gradimento
Triveneto · H.I.1 · 9-2004
Azioni e quote - Limiti al trasferimento
Massima
Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2355 bis, comma 2, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.
Norme collegate
Art. 2355-bis
Massime collegate
Milano 32 - Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nella s.p.a.Triveneto H.I.4 - Delegabilità dell’espressione del gradimentoTriveneto H.I.6 - Legittimità delle clausole di mero gradimentoTriveneto H.I.7 - Esempi di gradimento non meroFirenze 13 - Clausole limitative della circolazione delle azioni