Obbligo di tenuta del libro soci nelle cooperative cui si applichino le norme sulla società a responsabilità limitata
Triveneto · I.L.4 · 9-2009
Azioni e quote - Trasferimento
Massima
La disposizione contenuta nel D.L. 185/2008 relativa all’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata, non appare compatibile con il modello della società cooperativa.
In quest’ultima società, infatti, l’iscrizione del trasferimento delle partecipazioni nel libro soci è volta a consentire il controllo che l’organo amministrativo deve obbligatoriamente effettuare sulla regolarità formale (art. 2530 c.c.) e sostanziale (art. 2527 c.c.) di ogni singola cessione, al fine di renderla opponibile alla società.
Si ritiene quindi che per le società cooperative che adottino le norme sulla società a responsabilità limitata permanga l’obbligo di tenuta del libro soci.
Norme collegate
Art. 2527Art. 2528Art. 2530Art. 2470Art. 16 D.L. 2008 n. 185
Massime collegate
Milano 115 - Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185Triveneto I.I.36 - Regime di circolazione ordinario - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della societàTriveneto I.I.37 - Regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter t.u.f. - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della societàTriveneto I.L.2 - Effetti del deposito nel registro imprese di un atto di cessione di partecipazione affetto da viziTriveneto I.L.3 - Natura della disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. e sua derogabilitàTriveneto M.A.12 - Porta aperta e clausole di prelazione