Clausola di decadenza degli amministratori
Triveneto · I.C.23 · 9-2004
Amministrazione e rappresentanza - Cessazione
Massima
È legittima la clausola simul stabunt simul cadent, anche se viene meno un solo amministratore.
Norme collegate
Art. 2475Art. 2386
Massime collegate
Triveneto I.C.27 - Ammissibilità della clausola simul stabunt simul cadent in caso di coamministrazioneFirenze 72 - Clausole Antistallo che non incidono sulle partecipazioni dei sociMilano 49 - Consiglio di amministrazione composto da due membriMilano 149 - Requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di s.r.l.Triveneto H.C.3 - Clausole di decadenza dell’organo amministrativoTriveneto H.C.9 - Termini di efficacia della cessazione dei consiglieri di amministrazione in seguito a rinuncia di uno o più di essi in presenza della clausola simul stabunt simul cadentTriveneto H.C.14 - Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in caricaTriveneto I.C.28 - Termini di efficacia della cessazione degli amministratori in seguito a rinuncia di uno o di taluni di essi in presenza della clausola simul stabunt simul cadentTriveneto I.C.30 - Cessazione degli amministratori in seguito all’adozione di clausole statutarie incompatibili con la composizione dell’organo amministrativo in carica